Il rispetto delle distanze tra gli alberi piantati nei terreni e i confini di proprietà adiacenti è una questione regolamentata dal Codice Civile italiano all’articolo 892. Questa normativa è stata concepita per prevenire una serie di problematiche che possono sorgere a seguito della crescita degli alberi, come l’occupazione del terreno altrui dalle radici, il danneggiamento delle proprietà vicine attraverso la diminuzione di aria, luce e soleggiamento, nonché per garantire che ogni tipo di albero possa svilupparsi adeguatamente nel proprio spazio, rispettando le caratteristiche specifiche della sua crescita.
Secondo quanto stabilito dal Codice Civile, in assenza di disposizioni diverse previste dagli usi locali o da specifici regolamenti in materia, le distanze da rispettare variano in base al tipo di albero. Gli alberi di alto fusto devono essere piantati ad una distanza di almeno tre metri dal confine, mentre quelli di non alto fusto devono rispettare una distanza di un metro e mezzo. Per quanto riguarda le viti, gli arbusti, le siepi vive e le piante da frutto di altezza non superiore a due metri e mezzo, la distanza minima è di mezzo metro. Tuttavia, se si tratta di siepi formate da piante come ontano o castagno, la distanza deve essere aumentata a un metro, mentre per le siepi di robinie è richiesta una distanza di due metri. La misurazione delle distanze si effettua dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero al momento della piantagione o al luogo in cui è stata effettuata la semina.
Un aspetto cruciale di questa normativa è la distinzione tra alberi di alto fusto e quelli di non alto fusto. Il Codice Civile definisce gli alberi di alto fusto come quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, emerge a un’altezza notevole. Esempi tipici includono noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi e platani. Al contrario, gli alberi di non alto fusto sono quelli il cui fusto, sorto ad un’altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami senza raggiungere altezze considerevoli. Tuttavia, questa classificazione può risultare soggetta a interpretazioni giurisprudenziali, come evidenziato da alcune sentenze. I giudici, infatti, tendono a considerare di alto fusto non solo gli alberi classificati tali in botanica, ma anche quelli che, in base al loro sviluppo concreto, presentano un tronco ramificato a un’altezza superiore ai tre metri. Al contrario, gli alberi con tronchi e branche principali che non superano questa altezza non sono considerati di alto fusto.
Un caso emblematico di applicazione di questa normativa è rappresentato dall’ordinanza della Corte di Cassazione della Sezione II Civile del 1° dicembre 2022, n. 35377. In tale decisione, è stato chiarito che gli alberi da fusto devono essere potati a non meno di tre metri dal confine, salvo che non vi sia un muro divisorio. In presenza di un muro divisorio di confine, la distanza minima non è più obbligatoria, purché l’albero non superi in altezza l’altezza del muro stesso. Questa disposizione ha lo scopo di evitare che le parti fuori terra degli alberi possano arrecare danni ai vicini, mantenendo al contempo il rispetto dell’altezza massima degli alberi in relazione al muro divisorio.
Tuttavia, esistono delle eccezioni a queste regole. La principale riguarda la presenza di un muro divisorio sul confine, che permette di piantare alberi a distanze inferiori rispetto a quelle previste dalla normativa, a condizione che l’altezza dell’albero non superi quella del muro stesso. Un’altra eccezione significativa si applica agli alberi piantati su terreni demaniali. In tali casi, il proprietario del fondo confinante non può richiedere il taglio degli alberi piantati a distanze inferiori a quelle di legge. Tuttavia, il titolare del diritto di uso sul suolo demaniale deve comunque evitare che le radici degli alberi possano causare danni alla proprietà confinante.
Nel contesto dei boschi, delle strade o dei canali di proprietà privata, le distanze tra gli alberi e i confini sono generalmente stabilite da regolamenti specifici o dagli usi locali. In assenza di tali disposizioni, si applicano le distanze previste dal Codice Civile. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 19 marzo 2018, n. 6765, ha ulteriormente precisato che l’articolo 892 distingue tra siepi formate da arbusti e piante basse e quelle costituite da alberi di alto e medio fusto, richiedendo una distanza di un metro per le siepi di alberi di alto e medio fusto soggetti a periodica recisione vicino al ceppo.
Quando le distanze legali non vengono rispettate, il Codice Civile, all’articolo 894, prevede che il vicino possa chiedere con un atto di citazione per mancato rispetto distanze alberi e ottenere l’estirpazione degli alberi e delle siepi piantate o nate a una distanza inferiore a quella prescritta. Questo diritto può essere esercitato indipendentemente dall’effettiva presenza di danni causati dagli alberi, poiché il giudice deve valutare esclusivamente il rispetto delle distanze stabilite dalla legge. Inoltre, chi pianta alberi in violazione delle distanze non può invocare le leggi speciali che tutelano il paesaggio e l’ambiente per evitare l’estirpazione, poiché tali vincoli mirano a proteggere l’intera area e non una specifica pianta o proprietà privata.
Esistono anche situazioni in cui il diritto di mantenere alberi a distanze minori rispetto alla legge può derivare da accordi contrattuali o dalla usucapione ventennale. Tuttavia, se l’albero viene abbattuto, il proprietario non può ripiantare un nuovo albero nello stesso luogo senza rispettare nuovamente le distanze legali, fatta eccezione per i filari di alberi posti sul confine, dove è possibile sostituire l’albero venuto meno.
Un’altra questione rilevante riguarda i rami e le radici che si protendono sul terreno altrui. Anche se le distanze legali sono rispettate, i rami e le radici possono comunque attraversare il confine, causando disagio o danni alla proprietà confinante. In tali casi, l’articolo 896 del Codice Civile permette al vicino di richiedere la potatura dei rami che si estendono sul suo terreno e di tagliare le radici che invadono la sua proprietà. Questo diritto non è limitato dalle norme a tutela del paesaggio, poiché la protezione del confine e della proprietà privata prevale su eventuali considerazioni estetiche o ambientali.
Infine, la questione dei frutti caduti dai rami degli alberi che raggiungono il terreno altrui è regolata dal Codice Civile, il quale stabilisce che i frutti naturalmente caduti appartengono al proprietario del terreno su cui cadono. Tuttavia, se gli usi locali prevedono diversamente, ad esempio assegnando i frutti al titolare dell’albero, si applica la norma relativa all’accesso al fondo, che obbliga il proprietario a permettere l’accesso per il recupero dei frutti caduti.
In conclusione, il mancato rispetto delle distanze tra gli alberi e i confini di proprietà può portare a conseguenze legali significative, inclusa l’estirpazione degli alberi non conformi. È fondamentale per i proprietari di terreni comprendere e rispettare le normative vigenti per evitare conflitti con i vicini e garantire una convivenza armoniosa. Inoltre, conoscere le eccezioni e le specifiche disposizioni legali permette di gestire al meglio situazioni complesse, proteggendo sia i propri diritti che quelli dei proprietari confinanti. Una corretta gestione delle distanze degli alberi non solo previene controversie legali, ma contribuisce anche alla salute e al benessere degli alberi stessi, favorendo una crescita armoniosa e sostenibile all’interno del territorio.