Come Funziona l’Accertamento Esecutivo

Con la nuova procedura, gli avvisi di accertamento fiscale diventano immediatamente esecutivi nel momento in cui sono formati: non occorre più che siano formati i ruoli e che essi si trasformino in cartella di pagamento ad opera dell’agente di riscossione.

La nuova tempistica da rispettare è la seguente: entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento il contribuente ha la facoltà di pagare quanto preteso oppure di proporre ricorso in commissione tributaria provinciale versando comunque 1/3 della pretesa erariale.

In tale occasione il contribuente può chiedere anche la sospensione delle somme dovute all’ente accertatore oppure alla commissione tributaria adita quanto dal pagamento dell’avviso possa derivare un danno grave ed irreparabile.

Se non agisce e decorsi inutilmente i successivi 30 giorni, il recupero è affidato all’Equitalia; per i successivi 180 giorni è sospesa ogni azione esecutiva (art. 29 coma 1 lett. b) D.L. nr. 78/10).

Sommando il tutto, passeranno almeno 270 giorni (ossia, 9 mesi) prima che l’agente della riscossione provveda all’esecuzione forzata.

Si tratta di un tempo comunque notevolmente ridotto rispetto ai precedenti che oltrepassavano abbondantemente l’anno.

Quanto espresso sopra, non esclude che, nell’attesa del decorso dei 270 giorni, l’ente di riscossione attivi tutte le procedure cautelari come fermo amministrativo e ipoteca laddove intravedesse un pericolo alla riscossione.

Necessario prestare molta attenzione alla possibilità di presentare l’istanza di sospensione contestualmente alla costituzione in giudizio depositata in Commissione tributaria.

Ciò perché l’eventuale accoglimento della sospensione da parte del Giudice possa giungere prima dello spirare dei termini del blocco dell’esecuzione forzata.

Infatti, la prima dovrebbe essere pronunciata entro 180 giorni dall’istanza, mentre l’esecuzione forzata decorre dopo 180 giorni dal passaggio del contribuente all’ente.

La tempestività è importante perché i termini di pronunciamento del Giudice sull’istanza di sospensione sono ordinatori e non perentori per cui sfruttare tutto il tempo concesso è indubbiamente cruciale.

La nuova procedura non riguarda tutta l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria ma è limitata solo agli avvisi di accertamento in materia di imposte dirette, Irap ed Iva relative ai periodi successivi al 2007 compreso.

Pertanto, essa non riguarda gli avvisi (cosiddetti, “bonari”) scaturiti da controlli automatizzati (36-bis) o formali (36-ter) nonché gli atti di accertamento con adesione.

L’attuale iter è inoltre più caro poiché sui pagamenti successivi ai 90 giorni (60+30) si applica l’aggio di riscossione dovuto al concessionario nella misura del 9%.

Concludendo, l’effetto della novità è duplice: ridurre significativamente i tempi di esecuzione coattiva e scongiurare ricorsi tributari per vizi propri della cartella di pagamento.