I beni a utilità pluriennali, che costituiscono immobilizzazioni, possono essere immateriali ( software, brevetti ecc. ), oppure materiali ( fabbricati, automezzi, macchinari, mobili d’ ufficio ecc. ).
Oltre che con l’ apporto, detti beni possono entrare a far parte della struttura produttiva dell’ azienda con l’ acquisto e il leasing / locazione. Nel caso di acquisto, il bene diventa di proprietà dell’ impresa.
Il costo sostenuto viene rilevato in conti economici di reddito dei costi pluriennali intestati allo specifico bene ( software, brevetti, fabbricati, impianti e macchinari, automezzi ecc. ) base alla relativa fattura emessa dal fornitore.
L’ iva non appare nell’ ipotesi di fabbricati ceduti da privati; l’ operazione è pero soggetta a imposta di registro il cui onore va a incrementare il costo del bene. La fattura di acquisto di un bene ad esempio immateriale è cosi strutturata: in dare abbiamo il nome del bene che abbiamo comprato ( es. Software) e l’ iva a credito, mentre in avere abbiamo il conto debiti verso fornitori.
L’ acquisto di immobilizzazioni dà spesso luogo al sostenimento di altri costi definiti accessori in quanto strettamente collegati all’ acquisto del bene a utilità pluriennale ( per esempio costi di installazione e collaudo, provvigioni a intermediari, oneri notarili ecc. ).
Tali costi devono essere patrimonializzati. Se l’ impresa invece non ha mezzi finanziari sufficienti o non vuole diventare proprietaria di un bene strumentale può acquistarlo in locazione, sostenendo costi per godimento beni di terzi, ossia costi connessi all’ utilizzo di beni che, pur essendo di proprietà dell’ impresa, vengono comunque da essa utilizzati.
La locazione può riguardare beni immobili ( fabbricati) o beni mobili ( automezzi, macchinari). La locazione, generalmente comporta il deposito di una cauzione in denaro da versare all’ atto della stipula del contratto.
Tale cauzione è contabilizzata in dare del conto finanziario crediti per cauzione in quanto esprime il credito verso il locatore del bene il quale, al termine del contratto, dovrà restituirla al locatore oppure portarla in detrazione dei canoni residui da pagare.
La cauzione può essere indicata in fattura, ma non concorre a determinare l’ imponibile iva. Alternativamente, le locazioni di beni immobili e mobili possono aver luogo attraverso contratti stipulati con società di leasing.