Il licenziamento è l’istituto, previsto dal nostro ordinamento, tramite il quale un datore di lavoro recede unilateralmente da un contratto di lavoro con un suo dipendente.Il licenziamento di un dipendente può essere portato avanti solo se, ci sono stati comportamenti colposi o dolosi del dipendente che hanno violato il vincolo fiduciario, oppure un dipendente può essere licenziato a seguito di una riorganizzazione del lavoro (licenziamento per giustificato motivo oggettivo).
A proposito del licenziamento disciplinare, il nostro ordinamento prevede due fattispecie, licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.La prima, relativamente a cui è possibile vedere questa guida sul licenziamento per giusta causa, si riferisce ad un inadempimento del lavoratore tanto grave da non poter permettere la prosecuzione della relazione lavorativa e prevede il licenziamento in tronco, la seconda fattispecie riguarda una minore gravità dell inadempimento e in questo caso è necessario un preavviso da parte del datore.
Un licenziamento non scaturente da giusta causa o giustificato motivo, o contrario a norme imperative, per esempio perché discriminatorio, o intimato senza il rispetto della procedura prevista può essere impugnato, per impugnare il licenziamento è sufficiente un atto scritto con cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro l intenzione di contestare la legittimità del licenziamento.L impugnazione deve avvenire entro il termine di sessanta giorni dalla data del licenziamento.
Nel caso di licenziamenti giudizialmente accertati come illegittimi esistono diverse discipline di tutela, distinte in ragione del tipo di vizio (inefficacia per vizi di forma, nullità per motivo illecito), le due tutele previste in caso di illeggittimità dell atto sono: la tutela reale (imprese con più di 15 dipendenti) e la tutela obbligatoria.