L’I.V.A., Imposta sul Valore Aggiunto, è definita dal D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni ed è entrata in vigore in Italia il 1° gennaio 1973 subentrando alla imposta precedente I.G.E (Imposta Generale sulle Entrate); l’Articolo 1 (Operazioni Imponibili), comma 1 definisce quanto segue: “L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”.
Risulta essere chiaro il campo di applicazione e emergono tre presupposti fondamentali per l’applicazione dell’I.V.A.
-Requisito Oggettivo: cessioni di beni e prestazioni di servizi
-Requisito Territoriale: effettuate nel territorio dello Stato (esclusi Livigno, Campione e delle acque italiane del Lago di Lugano);
-Requisito Soggettivo: esercizio di impresa o di arti o professioni Affinché possa essere applicata l’I.V.A. è necessario che esistano contemporaneamente tutti e tre i requisiti: al mancare di uno di essi l’I.V.A. non può essere applicata e si ritiene fuori dal campo di applicazione I.V.A. Per esempio, un privato che cede un bene non rientra nel campo di applicazione dell’I.V.A. poiché non ha il requisito soggettivo.
L’Art. 1, comma 1 specifica, infine, che l’applicazione dell’imposta deve essere effettuata anche “sulle importazioni da chiunque effettuate”: chiunque introduce nel territorio dello Stato Italiano beni pro venienti da altri paesi deve pagare l’I.V.A. presso la Dogana nel momento della importazione anche se non è un imprenditore, artista o professionista.
Qualora, quindi, sussistano tutti e tre i presupposti le operazioni si suddividono in
-operazioni imponibili: sulle quali calcolare regolarmente l’I.V.A.
-operazione non imponibili: cessioni per l’esportazione (art.8), operazioni assimilate (articoli 8‐bis, 38‐quater, 71 e 72), servizi internazionali (art.9), cessioni intracomunitarie (artt. 40, 41, 51, 52 e 58 del DL 331 del 1993)
-operazioni esenti: sulle quali non deve essere calcolata l’I.V.A. a seguito anche di mancanza di uno o più dei presupposti: per motivi economicisociali stabiliti da articoli di legge: prestazioni sanitarie, interessi su rateizzazioni di pagamento, trasporto pubblico, ecc.;
Deve essere necessaria una operazione di cessione di beni (trasferimento di beni da un soggetto ad un altro soggetto) o prestazione di servizi a titolo oneroso (ad esempio, in cambio del pagamento di un prezzo/corrispettivo che diventa la base imponibile ai fini I.V.A.); sono escluse le cessioni non a titolo oneroso quindi gratuite. Il bene ceduto può essere materiale, immateriale, mobile, immobile o di qualsiasi altra natura.
L’art. 2 definisce la cessione di beni: “Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere”. L’art. 3 definisce le prestazioni di servizi: “Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
Risulta essere ancora più evidente quanto sia importante che sia la cessione di beni sia la prestazione di servizi implichi il titolo oneroso o verso corrispettivo ovvero non a titolo gratuito salvo i casi previsti dalla legge.
A titolo esemplificativo, non sono soggette all’applicazione dell’I.V.A.
-prestazioni gratuite rese dai professionisti
-prestazioni gratuite aventi valore unitario inferiore o pari a 25,82 euro
-Uso personale o familiare dell’imprenditore ovvero messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti
Inoltre non sono soggette a imposta per esclusione legislativa
le prestazioni a favore dei dipendenti per
-somministrazione di pasti nelle mense aziendali
-prestazioni di trasporto
-prestazioni didattiche, educative e creative
-prestazioni di assistenza sociale e sanitaria
le operazioni di divulgazione pubblicitaria svolta a beneficio dell’attività istituzionale di enti e associazioni. Tali prestazioni se sono rese verso corrispettivo sono soggette a imposta con aliquota ordinaria (R.M. n. 50/E del 18 aprile 2000)
Per concludere, non sono soggette le diffusioni gratuite di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici.