L’I.V.A., Imposta sul Valore Aggiunto, è definita dal D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni ed è entrata in vigore in Italia il 1° gennaio 1973 subentrando alla imposta precedente I.G.E (Imposta Generale sulle Entrate); l’Articolo 1 (Operazioni Imponibili), comma 1 definisce quanto segue: “L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”. Risulta essere chiaro il campo di applicazione e emergono tre presupposti fondamentali per l’applicazione dell’I.V.A. -Requisito Oggettivo: cessioni di beni e prestazioni di servizi -Requisito Territoriale: effettuate nel territorio dello Stato (esclusi Livigno, Campione e delle acque italiane del Lago di Lugano); -Requisito Soggettivo: esercizio di impresa o di arti o professioni Affinché possa essere applicata l’I.V.A. è necessario che esistano contemporaneamente tutti e tre i requisiti: al mancare di uno di essi l’I.V.A. non può essere applicata e si ritiene fuori dal campo di applicazione I.V.A. Per esempio, un privato che cede un bene non rientra nel campo di applicazione dell’I.V.A. poiché non ha il requisito soggettivo.…
Read More IVA – Significato e Definizione