Le garanzie richieste da banche e società finanziarie non si fanno certo scrupolo di quelle che possono essere le difficoltà di richiedenti e garanti: anzi, sebbene ne esistano di tipi differenti, tutte hanno in comune sempre il fare in modo che i soggetti creditori rientrino delle somme prestate.
Come si sa, di ipoteche non esiste soltanto una, ma diverse, e allo stesso modo possiamo dire di garanzie, in senso più generico. Ad esempio, possiamo trovarci ad affrontarne un tipo in particolare, il pegno, che è anch’esso nei diritti di una società finanziaria o di un istituto di credito.
Il pegno fa esplicito riferimento ad un bene, un oggetto che è nel pieno possedimento del debitore. Il diritto di garanzia si estende, dunque, ad una somma di denaro piuttosto che ad un’autovettura o a un immobile.
Ma la differenza con l’ipoteca è che il pegno presuppone un contratto valido qualora entrambe le parti lo sottoscrivano e il creditore riceva materialmente il bene sul quale si stipula tale contratto. In pratica, l’oggetto viene dato al creditore, che provvederà a riconsegnarlo soltanto nel momento in cui il debito verrà completamente saldato. Attenzione però, il creditore non può utilizzare il bene, può soltanto depositarlo a titolo precauzionale.
Il bene è indivisibile, non può quindi essere restituito parzialmente quando avviene il pagamento delle rate. A questa regola esiste un’eccezione, relativamente a cui è possibile vedere questa guida sul pegno rotativo su Dirittofacile.net.
Nel caso in cui, invece, il debitore non riesca a risarcire interamente il soggetto finanziatore questi, dopo avergli inviato ingiunzioni di pagamento, potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria chiedendo di entrare definitivamente in possesso del bene o potrà venderlo all’asta, per ottenere il risarcimento della cifra prestata.