Ogni cambiale, sia essa un pagherò oppure una tratta, deve contenere
– la denominazione del titolo espressa nella lingua in cui è redatto; deve perciò contenere la parola cambiale;
– nel caso di cambiale pagherò la promessa incondizionata (e quindi non sottoposta ad alcuna condizione) di pagare una somma determinata (tale promessa viene espressa con la parola “pagherò”), oppure nel caso di cambiale tratta l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata (tale ordine viene espreso con la parola “pagherete” o “pagate”).
La somma che si promette o si ordina di pagare viene scritta due volte: una volta in cifre e una volta in lettere, indicando anche i centesimi di euro; in caso di contrasto tra i due importi, vale la somma indicata in lettere;
– l’indicazione della scadenza;
– l’indicazione del luogo di pagamento, ossia della località e dell’indirizzo dove il pagfherò o la tratta verranno presentati per il pagamento. Poichè da tempo si è diffusa l’abitudine di pagare le cambiali tramite banca, i moduli recano un apposito riquadro “domiciliazione” per indicare la banca domiciliataria presso la quale il debitore intende pagare la cambiale;
– il nome del beneficiario; se successivamente questi dà ordine, mediante girata, di pagare a un’altra persona, il pagamento deve essere fatto a quest’ultima;
– l’indicazione del luogo e della data in cui il titolo è emesso;
– la firma autografa di colui che emette il titolo, ossia la firma apposta dall’emittente nel pagherò e dal traente nella tratta;
– il nome del debitore (emittente nel pagherò e trattario nella tratta) con indicazione del luogo e della data di nascita oppure del codice fiscale.
Occorre osservare che il bollo non compare tra i requisiti essenziali della cambiale.
Tuttavia le cambiali che non sono regolarmente bollate sin dall’origine non hanno la qualità di titolo esecutivo.